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	<title>Latest topics from “Micronix Network”</title>
	<description>Latest topics from “Micronix Network” board.</description>
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	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2008 08:55:41 -0700</lastBuildDate>

			<item>
			<dc:creator>redazione</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:03:13 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=514</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=514</link>
			<title>OPERAZIONI CON SOGGETTI OPERANTI IN PAESI A FISCALITA’ PRIVI</title>
			<description><![CDATA[Vi informiamo sulle disposizioni fiscali dell'Art. 1 del Decreto Ministeriale dell' Economia e delle Finanze del 30.03.2010, in merito all'obbligo di comunicazione delle Operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede negli Stati con a regime Fiscale privilegiato (c.d. &quot;Black List&quot;). <br />
<br />
Vi alleghiamo un documento con cui potrete prendere nota sulle modalità da seguire utilizzando i programmi ACG - IBM. <br />
<a href="http://www.micronixnetwork.com/files/Comunicazione_Elenchi_Black_List.pdf" class="postlink">http://www.micronixnetwork.com/files/Comunicazione_Elenchi_Black_List.pdf</a><br />
<br />
Per qualsiasi chiarimento i nostri Consulenti Applicativi ACG sono a Vostra disposizione.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>redazione</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:25:21 -0800</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=513</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=513</link>
			<title>Elenchi INTRASTAT</title>
			<description><![CDATA[Come ben sapete la presentazione del flusso telematico da fare (nel caso di soggetti a periodicità mensile) entro il 19 Febbraio 2010, salvo slittamenti, dovrà avvenire tenendo presenti le nuove normative, che purtroppo alla data odierna ancora non sono state pubblicate e quindi sono allo stato di bozza.<br />
<br />
Nell’ipotesi che i tracciati vengano approvati senza modifiche, gli Elenchi INTRA-1 e INTRA-2 In aggiunta alle sezioni esistenti, ne dovranno contenere altre due per gli Acquisti e due per le Cessioni, con i dati delle prestazioni di servizio (e relative rettifiche) avvenute tra soggetti di stati appartenenti alla CEE.<br />
<br />
Conseguentemente dovrà cambiare anche il frontespizio, per indicare i dati riepilogati delle nuove sezioni. Anche l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sta aspettando la pubblicazione delle norme per mettere a disposizione su internet il software per l’immissione dei dati e per il controllo del file.<br />
<br />
Precisiamo che, in presenza sia di beni che di servizi, si deve predisporre un flusso unico. Ne consegue che, per poter gestire anche i servizi con i ns.software gestionali FORMA, è necessario un aggiornamento dei programmi checontempli le nuove sezioni con le relative nuove codifiche (codiceservizio, modalità di erogazione, modalità di incasso).<br />
<br />
Purtroppo i tempi sono strettissimi e l’incertezza è ancora grande: molti auspicano un rinvio (ma trattandosi di recepimento di norme internazionali,non è detto che sia possibile), da più parti si sente parlare di ‘semplificazione’ per i primi mesi, ecc. Un’informazione che appare abbastanza affidabile è la seguente: in presenza di soli beni, è ammesso l’invio del flusso ‘vecchia versione’ (contraddistinto dalla sigla ‘EUROA’ nelle prime 5 posizioni – la nuova sarà identificata da ‘EUROX’)<br />
<br />
Per tutti coloro che avranno necessità di compilare gli elenchi nel nuovo formato, abbiamo pensato di seguire questa modalità di lavoro:<br />
<br />
- Nel corso di questa settimana è stata predisposta una prima versione dei programmi, che verrà immediatamente installata per una fase di test presso alcuni clienti.<br />
<br />
- Non appena la fase di testing sarà conclusa, metteremo a disposizione dei clienti che ce lo richiederanno il programma realizzato.  <br />
<br />
Per i clienti che avessero necessità di iniziare da subito l’immissione dei dati, metteremo a disposizione il programma, in versione non ancora definitiva, dietro opportuna richiesta<br />
<br />
- Si precisa che l’immissione delle nuove tabelle è a cura degli utenti.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>gielle</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:25:02 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=5&amp;t=512</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=5&amp;t=512</link>
			<title>Messaggio di cambio modulo</title>
			<description><![CDATA[Ogni volta che si invia uno spool alla stampante il sistema controlla il parametro &quot;formtype&quot; (tipo modulo).<br />
Se è diverso dallo spool precedente viene inviato un messaggio all'operatore e la stampante si ferma in attesa della risposta.<br />
E' possibile evitare questa segnalazione su una particolare stampante col comando<br />
<span style="font-weight: bold">CHGWTR WTR(<span style="font-style: italic">nome_stampante</span>) FORMTYPE(*SAME *NOMSG) </span><br />
Questa operazione e' utile sulle stampanti laser o quando utilizzo lo stesso modulo per DDT e Fatture.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>renzo ciaponi</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:07:56 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=511</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=511</link>
			<title>ammortamento cespiti immateriali fino ad un limite di anni</title>
			<description><![CDATA[Per inserire un cespite immateriale per ammortizzarlo per un certo n° di anni si deve creare la Categoria Immateriale e poi riportarla sull'anagrafico del cespite, seguendo queste istruzioni:<br />
<br />
1. Andare nel menù &quot;Dati di Base e avviamento&quot;<br />
2. scegliere Parametri cespiti immateriali<br />
3. Impostare data inizio validità<br />
4. scegliere se inserire la massima percentuale di ammortamento oppure la massima frazione ammortamento fiscale<br />
    Percentuale : Identifica la massima percentuale dell'importo del cespite deducibile nell'esercizio, qualora il metodo di   <br />
    calcolo utilizzato sia &quot;Ammortamento secondo la legge fiscale&quot;. Se impostata, il sistema propone per default l'utilizzo di  <br />
    tale percentuale, e controlla che non ne venga impostata una superiore. <br />
    Frazione : La massima quota di ammortamento deducibile per esercizio puo' essere espressa, oltre che sotto forma di <br />
    percentuale, anche sotto forma di frazione (da intendersi 1/valore impostato nel suddetto campo). <br />
    Le due impostazioni sono alternative. Se impostata la frazione, il sistema ne propone per default l'utilizzo, e controlla che <br />
    non ne venga impostata una superiore, ossia che non venga impostato un valore inferiore nel campo corrispondente. <br />
<br />
Nel caso si utilizzi la stessa categoria per più cespiti e si voglia diversificare il numero di anni di ammortamento tra un cespite e l'altro si può indicare il numero di anni direttamente sull'anagrafico del cespite.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>redazione</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:55:23 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=510</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=510</link>
			<title>nonostante le google apps</title>
			<description><![CDATA[mentre google lancia il tool di conversione da notes alle apps (ne parliamo in un articolo che dovrebbe uscire oggi o domani sul blog <a href="http://www.micronixnetwork.com" class="postlink">http://www.micronixnetwork.com</a>) IBM &quot;esce dalla crisi&quot;... <br />
<br />
<a href="http://www.itespresso.it/it/news/2009/07/17/robusta_trimestrale_per_ibm" class="postlink">http://www.itespresso.it/it/news/2009/07/17/robusta_trimestrale_per_ibm</a>]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>miticacate</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:09:55 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=157</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=157</link>
			<title>Nuove Regole per la deducibilità degli interessi passivi</title>
			<description><![CDATA[Nuove Regole per la deducibilità degli interessi passivi: Il nostro supporto per facilitarne il calcolo.<br />
<br />
Per facilitare il calcolo del riflesso che questa modifica normativa può portare per le imprese, abbiamo realizzato un foglio di calcolo che permette di determinare la quota parte di interessi che può essere portata in deduzione.<br />
I colleghi dell’area contabile sono a disposizione di chi volesse averne copia. <br />
<br />
Il problema nello specifico.<br />
<br />
La Finanziaria del 2008 ha modificato le regole per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi.<br />
L’intervento legislativo è diverso a seconda che si tratti di soggetti Irpef o Ires.<br />
Abbiamo approfondito la cosa per i soggetti Ires. Di seguito le linee guida introdotte:<br />
- gli interessi passivi e gli oneri assimilati, sono deducibili senza limiti fino a concorrenza dell’importo degli interessi attivi e proventi assimilati riferiti allo stesso periodo d’imposta;<br />
- l’eventuale eccedenza, è deducibile nel limite del 30% del R.O.L. (reddito operativo lordo) della gestione caratteristica registrato nello stesso periodo;<br />
- l’eventuale ulteriore eccedenza, può essere dedotta dal reddito degli anni successivi fino a concorrenza dell’importo massimo deducibile pari al 30% del R.O.L. Non è concesso il riporto in avanti degli interessi attivi e assimilati;<br />
- per gli anni 2008 e 2009 (definiti periodi transitori) è concesso un aumento del R.O.L. rispettivamente di € 10.000,00 e € 5.000,00<br />
- il R.O.L. è determinato dalla differenza tra il valore della produzione (lettera A del conto economico) ed il costo della produzione (lettera B) aumentata del valore degli ammortamenti materiali ed immateriali e dei canoni leasing;<br />
<br />
Non tutti gli interessi passivi rientrano nell’ambito di applicazione della norma: poiché uno degli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire con la manovra era quello di scoraggiare la sottocapitalizzazione delle imprese penalizzando il ricorso al debito, soltanto gli interessi che attengono all’acquisizione di finanziamenti sono oggetto delle disposizioni (quindi ad esempio, non gli interessi di mora).<br />
<br />
Speriamo di esservi stati utili.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>renzo ciaponi</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 06:27:44 -0800</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=74</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=74</link>
			<title>Chiusura IVA Mese Dicembre con Pro-Rata</title>
			<description><![CDATA[Quando un azienda effettua vendite esenti , non può detrarre tutta l' Iva sugli acquisti, ma deve escludere dalla detrazione una percentuale ottenuta in base alla rispettiva norma di legge.<br />
<br />
A fine anno dovrà essere eseguito il ricalcolo della nuova percentuale, quindi si dovrà seguire questo procedimento:<br />
<br />
1. Stampare i registri Iva di Dicembre<br />
2. Eseguire Calcolo Pro - Rata<br />
3. Eseguire la Liquidazione Iva<br />
4. Eseguire la Liquidazione d'Imposta<br />
<br />
In pratica, rispetto alla sequenza delle operazioni che si esegue di solito, prima di eseguire la liquidazione iva si dovrà eseguire la procedura di &quot;Calcolo Pro - Rata&quot;<br />
<br />
La procedura del calcolo Pro - Rata memorizza la nuova percentuale nell'archivio dei numeratori contabili, mantenendo anche la vecchia percentuale.<br />
<br />
La successiva procedura di Liquidazione Iva calcola il Pro Rata di Dicembre con la vecchia percentuale. Al termine la procedura sostituirà la vecchia percentuale con la nuova, in modo da  utilizzarla per la prossima Liquidazione di Gennaio.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>emidio</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:43:16 -0800</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=10&amp;t=73</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=10&amp;t=73</link>
			<title>parlare al web</title>
			<description><![CDATA[avere un sito internet ed essere efficacemente presenti sul web non è la stessa cosa. Parliamo della differenza fra un paio di settimane, il 21 gennaio alle ore 17. Qui  per iscriversi: <br />
<br />
<a href="http://www.micronixnetwork.com/node/197" class="postlink">http://www.micronixnetwork.com/node/197</a>]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>miticacate</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:46:26 -0800</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=72</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=72</link>
			<title>STOP AGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI ED ACCELERATI</title>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold">Rif. Normativo : Legge 24/12/2007 nr. 244 (Finanziaria 2008)<br />
Art. 1, c.33, lett. n)-34</span><br />
<br />
Il comma 33 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 modifica l’articolo 102 del TUIR riguardante l’ammortamento dei beni materiali e precisamente: il comma 3 viene abrogato e il comma 7 viene sostituito da una nuova disposizione. <br />
La prima modifica, abrogazione del comma 3, riguarda l'eliminazione della norma che consentiva la deduzione fiscale di ammortamenti anticipati (raddoppio della quota ordinaria nei primi tre esercizi) e accellerati (aliquote maggiorate per il più intenso uso rispetto alla media di settore) con lo scopo di spostare in avanti la deduzione del costo degli investimenti, riducendo così le imposte correnti e aumentando di parimporto quelle differite. La disposizione produce l'effetto di di incrementare nel breve il gettito erariale; nel lungo periodo, tuttavia, non genererà maggiori oneri fiscali per il contribuente. <br />
La novità si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia dal 1° gennaio 2008 ma riguarderà anche il processo di ammortamento già avviato in anni precedenti (acquisti fino al 2007). Non sono inoltre previste decorrenze differenziate per le società di capitali e le imprese Irpef.<br />
Questo comporterà che <span style="font-weight: bold">tutte le imprese, dal 2008, non potranno portare in deduzione quote di ammortamento che superino</span> quelle determinate applicando le regole ordinarie, ossia <span style="font-weight: bold">l’aliquota tabellare applicata al costo fiscale del cespite,</span> ridotta del 50% nell’esercizio di entrata in funzione. <br />
L’eliminazione degli anticipati riguarda sia la deduzione attuata attraverso il quadro EC del modello Unico con riassorbimento negli anni successivi degli anticipati e delle altre deduzioni operate fino al 2007, sia le eventuali maggiori quote iscritte in conto economico, in quanto ritenute giustificate civilisticamente. <br />
Al fine di consentire un graduale passaggio al nuovo regime, viene previsto che, <span style="font-weight: bold">per i beni nuovi acquistati ed entrati in funzione nel 2008, non si applica la riduzione a metà del coefficiente, prevista dal comma 2 dell’articolo 102 del Tuir per il primo anno di ammortamento. </span><br />
Questa disposizione non si estende ai veicoli disciplinati alla lettera b) dell’articolo 164 del Tuir (che già non potevano beneficiare dell’anticipato) e ai beni del comma 7 dell’articolo 102 del Tuir, cioè quelli delle imprese di distribuzione del gas e dell’energia.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>emidio</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:52:21 -0800</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=71</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=71</link>
			<title>Google Desktop per Lotus Notes</title>
			<description><![CDATA[In questo breve tutorial spieghiamo come utilizzare Google Desktop per indicizzare le repliche locali di Lotus Notes, quindi anche i documenti di QMX qualora siano replicati. <br />
<br />
Prima di tutto si scarica l'applicazione gratuita di Google <br />
<br />
<a href="http://desktop.google.com/enterprise/index.html" class="postlink">http://desktop.google.com/enterprise/index.html</a><br />
<br />
<div class="inline-attachment"><!-- ia2 -->01.jpg<!-- ia2 --></div><br />
<br />
Installare il programma scaricato.<br />
<br />
Eseguire il client Notes –  v6.5 o superiore (cliccare su OK alla schermata seguente):<br />
<br />
<div class="inline-attachment"><!-- ia1 -->02.jpg<!-- ia1 --></div><br />
<br />
Andare quindi sul menù Actions e cliccare su Google desktop search for Notes:<br />
<br />
<div class="inline-attachment"><!-- ia0 -->03.jpg<!-- ia0 --></div><br />
<br />
(continua...)]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>emidio</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 03:03:24 -0800</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=70</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=70</link>
			<title>codice di attivazione</title>
			<description><![CDATA[dato che l'attuale attivazione prevede che io comunichi il nome del cliente a cui sto installando e anche il product ID di Windows, questo vuol dire che posso fare la richiesta del codice di attivazione solo quando ormai sono già dal cliente. Non c'è un modo per avere prima il codice di attivazione, in modo da andare dal cliente già con il codice?]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>miticacate</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 03:36:09 -0800</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=69</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=69</link>
			<title>Erogazioni Liberali e Sussidi Occasionali: cambia il regime</title>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold">Modifica del regime fiscale e contributivo delle erogazioni liberali e<br />
dei sussidi occasionali corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold">Rif, Normativo:<br />
- Articolo 2 co. 6, Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito in Legge n. 126 –<br />
24 luglio 2008)<br />
- I.N.P.S.: Messaggio n. 17577 - 4 agosto 2008</span><br />
<br />
<br />
La normativa sopra citata, ha reso più gravosi, non solo gli oneri fiscali, ma anche quelli contributivi per dipendenti e aziende.<br />
<br />
Brevemente, si riporta quanto indicato:<br />
<br />
a) in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, il principio guida è quello<br />
dettato dall'Art. 12 della Legge n. 153/69 (come modificato dal D.l.vo n. 314/97) il<br />
quale ha cercato, come noto, di allineare la base imponibile fiscale con quella<br />
previdenziale;<br />
<br />
b) dal 1° gennaio 1998, l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro<br />
dipendente, individuati ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 49, co. 1, del T.u.i.r.<br />
avviene, di norma, sulla medesima base imponibile determinata a fini fiscali ai<br />
sensi dell'Art. 51 dello stesso T.u., salvo alcune specifiche deroghe dettate dalla<br />
diversa natura del prelievo o ispirate da principi generali in materia di politica<br />
previdenziale;<br />
<br />
c) le voci indicate ai successivi punti 1), 2) e 3), elencate dalla lettera b) dell' Art. 51,<br />
co. 2, non concorrevano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e,<br />
conseguentemente, erano escluse anche dal prelievo contributivo;<br />
d) la modifica legislativa, introdotta dal D.l. n. 93/08, interviene sul fronte fiscale,<br />
attraverso la soppressione della citata lettera b) dell'Art. 51 del Testo unico.<br />
<br />
<br />
Per effetto di tale norma, pertanto, <span style="font-weight: bold">a decorrere dal 29 maggio 2008</span> (data di entrata in<br />
vigore del D.l. n. 93/08), <span style="font-weight: bold">non sono più esenti da contribuzione previdenziale le somme,<br />
non superiori nel periodo di imposta ad €. 258,23, corrisposte dai datori di lavoro</span>:<br />
<br />
1) per erogazioni liberali in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a<br />
categorie di dipendenti,<br />
<br />
2) per sussidi occasionali, concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o<br />
familiari del dipendente,<br />
<br />
3) per sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura, o ammessi a fruire delle<br />
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti al rifiuto opposto a richieste<br />
estorsive.<br />
<br />
E l’istituto di Previdenza, in merito ai periodi pregressi,  precisa che: <br />
<br />
a) agli importi in questione non può estendersi il criterio del &quot;maturato o<br />
dovuto&quot;, con la conseguenza che gli stessi vanno assoggettati a<br />
contribuzione nel mese in cui ha luogo l'effettiva corresponsione;<br />
b) per eventuali somme corrisposte dal 29 maggio u.s., qualora non<br />
assoggettate a contribuzione previdenziale, i datori di lavoro potranno<br />
adempiere al nuovo obbligo entro il 16 novembre 2008 senza aggravio di<br />
oneri aggiuntivi;<br />
<br />
c) a tal fine i datori di lavoro potranno avvalersi del DM10 con cui provvedono<br />
ad assolvere la contribuzione afferente le retribuzioni riferite al periodo di<br />
&quot;ottobre 2008&quot;; giacchè il messaggio non fornisce specifici codici per il<br />
versamento dei contributi dovuti (fatte salve ulteriori prossime precisazioni),<br />
i datori di lavoro interessati dovranno aggiungere gli importi da sistemare<br />
all'imponibile contributivo del mese nel quale provvedono alla<br />
regolarizzazione; rilevando, infine, che quasi tutte le procedure prevedono<br />
la formazione del DM10 in automatico, attraverso la redazione dei cedolini<br />
paga, si ritiene che le aziende, per assoggettare a contribuzione le somme<br />
oggetto della sistemazione contributiva, dovranno far transitare in cedolino<br />
paga un codice figurativo che avrà come scopo quello di aumentare gli<br />
imponibili fiscali e previdenziali, permettendo il calcolo delle ritenute senza<br />
agire sul netto della busta paga.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>renzo ciaponi</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:42:54 -0800</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=68</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=68</link>
			<title>Modulo base non fa piu lo spegnemento del sistema.</title>
			<description><![CDATA[Verificare con il comando DSPLOG PERIOD((orario di spegnimento)) che ci siano i messaggi: <br />
Il sistema è programmato per spegnersi alle...e poi verificare il messaggio lavoro QPWROFFPGM avviato e terminato. <br />
<br />
Se questi due elementi mancano contattare il supporto del sistema operativo se sono presenti verificare dopo l'avvio del lavoro BCY81B. <br />
<br />
Se questo non viene avviato verificare con il comando EDTOBJAUT l'autorizzazione sul pgm QEZPWROFFP. <br />
Se ha autorizzazione all'utente *PUBBLIC  *EXCLUDE è necessario cambiarla e mettere *CHANGE.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>emidio</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 01:36:40 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=10&amp;t=67</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=10&amp;t=67</link>
			<title>Dell'uso improprio</title>
			<description><![CDATA[Per il prossimo argomento delle ore 17 abbiamo pensato all'uso &quot;improprio&quot; delle applicazioni. Anche se può sembrare strano, usare certe applicazioni, in certe circostanze, per fare cose per le quali quelle applicazioni non erano specificamente nate offre un vantaggio. Di questo vorremmo parlare al prossimo aperitivo. Sul sito c'è il modulo di iscrizione. <br />
<br />
<a href="http://www.micronixnetwork.com/content/ore-17" class="postlink">http://www.micronixnetwork.com/content/ore-17</a>]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>miticacate</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:40:55 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=66</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=66</link>
			<title>Scheda Carburante</title>
			<description><![CDATA[Ho trovato, sommerso tra le carte, fotocopia di un estratto di sentenza della Cassazione (nr. 21941 del 19.10.2007!!!!!!!!!!!) in cui si precisa che per detrarre l'iva su schede carburanti è necessario che i singoli rifornimenti vengano &quot;convalidati&quot; dalla firma del gestore.<br />
Qualcuno sa darmi maggiori delucidazione sull'argomento?<br />
Come è necessario comportarsi?<br />
Grazie a tutti per l'aiuto.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>emidio</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:38:54 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=65</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=65</link>
			<title>invio messaggi ai clienti</title>
			<description><![CDATA[ci stavamo chiedendo come utilizzare EsseEffeC per mandare a tutti i clienti una comunicazione (per esempio la mail di avviso del periodo di  chiusura estiva ai clienti). E' una cosa che si può fare?]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>emidio</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:49:37 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=64</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=64</link>
			<title>RSS per seguire il forum</title>
			<description><![CDATA[Seguire il forum per sapere sempre quando qualcuno aggiunge delle news o fa delle richieste.<br />
 <br />
Come fare?<br />
 <br />
Molto semplicemente si può installare un piccolo software che rimane in tray icon accanto all'orologio del vostro computer e che vi avvisa dei nuovi messaggi che vengono aggiunti al nostro forum.<br />
 <br />
Prima di tutto scaricate il programma a questo indirizzo: <br />
<br />
<a href="http://www.download.com/Tristana-RSS-Reader/3000-9227_4-10265297.html?tag=mncol&amp;cdlPid=10750528" class="postlink">http://www.download.com/Tristana-RSS-Reader/3000-9227_4-10265297.html?tag=mncol&amp;cdlPid=10750528</a><br />
<br />
cliccando su Download NOW<br />
 <br />
Quando lo avete scaricato, cliccate sul file due volte per installarlo.<br />
 <br />
Cliccate NEXT tutte le volte che è necessario senza cambiare le impostazioni di default.<br />
 <br />
Cliccate su INSTALL e alla fine del processo si aprirà il programma TRISTANA READER<br />
<br />
Cliccate sul più verde in alto a destra.<br />
 <br />
Copiaincollate nel campo che vi appare questa stringa:<br />
 <br />
<dl class="codebox"><dt>Code: <a href="#" onclick="selectCode(this); return false;">Seleziona tutto</a></dt><dd><code>http://www.micronixnetwork.com/forum/generate_feed.php?content=posts&amp;global=1</code></dd></dl><br />
 <br />
e cliccate su ADD<br />
 <br />
A questo punto avete davanti  gli ultimi post del forum, in un formato simile a quello della posta elettronica.<br />
<br />
<div class="inline-attachment"><!-- ia1 -->tristana.JPG<!-- ia1 --></div><br />
<br />
Cliccando su Open In Browser si apre il vostro Browser (Internet Explorer o Firefox o altro) già posizionato su quella conversazione. <br />
<br />
Quindi potete intervenire sul forum direttamente. <br />
<br />
Quando chiudete Tristana, rimane in basso a destra accanto all'orologio una icona arancione con una T bianca. Quando qualcuno scrive sul forum vi apparirà un messaggio: <br />
<br />
<div class="inline-attachment"><!-- ia0 -->tristana_avviso.JPG<!-- ia0 --></div><br />
<br />
Se avete qualche dubbio o volete che ve lo installi io (per chi è in ufficio, prevalentemente  <img src="http://forum.micronixnetwork.com/images/smilies/icon_lol.gif" alt=":lol:" title="Laughing" /> ) chiedetemi.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>nadia</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:27:18 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=63</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=63</link>
			<title>numeratori dichiarazioni d'intento</title>
			<description><![CDATA[Ho inserito per errore una dichiarazione d'intento, cosi ho annullato la registrazione, ma non so come fare per riportare indietro il numeratore.<br />
Vi ringrazio fin da ora.<br />
Saluti<br />
<br />
Nadia]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>miticacate</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 06:13:54 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=62</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=6&amp;t=62</link>
			<title>Nuovo regime detraibilità IVA</title>
			<description><![CDATA[NUOVO REGIME DI DETRAZIONE IVA SU ALBERGHI E RISTORANTI <br />
(art. 83 commi da 28-bis a 28 quinquies DL n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008)<br />
<br />
1.9.2008 - un passo in avanti verso l’allineamento alla normativa comunitaria…<br />
<br />
…la c.d. “manovra d’estate” ha l’obiettivo di superare la procedura d’infrazione aperta nei confronti dell’Italia dalla UE per violazione della clausola che vieta agli stati membri di introdurre limitazioni non previste alla data di entrata in vigore della sesta direttiva (1°gennaio 1979).<br />
<br />
In base alla nuova formulazione dell’art 19-bis 1 lett e) DPR 633/72, l’Iva a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile a condizione che tali spese risultino inerenti con l’attività esercitata e fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto (ad esempio, per operazioni esenti). Contestualmente viene introdotta una limitazione circa la deducibilità dei relativi costi avente decorrenza 2009.<br />
La norma trova applicazione sia per imprese che per lavoratori autonomi.<br />
<br />
<div class="inline-attachment"><!-- ia0 -->tabella.JPG<!-- ia0 --></div><br />
<br />
<br />
Alcune opportune precisazioni definite dalla norma e/o dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate circa la DETRAIBILTA’ dell’iva e la DEDUCIBILITA’ dei costi.<br />
<br />
<br />
DETRAIBILITA’ – a partire dal 1.09.2008<br />
<br />
Principio dell’inerenza<br />
<br />
La detrazione dell’iva è ammessa solo nel caso in cui di riesca a dimostrare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata.<br />
A tal fine è necessario richiedere l’emissione della fattura (non è quindi sufficiente lo scontrino “parlante” o la ricevuta fiscale). E’ prevista la possibilità di registrare un documento riepilogativo di più fatture aventi importi unitari inferiori a € 154,94 (in tal caso è necessario riportare nel documento riepilogativo il nr. di ciascuna fattura  e l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’Iva, distinti per aliquota).<br />
Per meglio dimostrare l’inerenza è opportuno allegare alla fattura eventuale documentazione ulteriore (ad es. biglietti d’ingresso a fiere, depliant di convegni) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa.<br />
Nell’ipotesi  in cui la prestazione sia fruita da soggetto diverso la committente , l’Agenzia delle Entrare richiede, ai fini della detrazione, che la fattura riporti anche l’intestazione del fruitore del servizio (ad es. la fattura di un hotel fatta per il pernottamento del dipendente Rossi Mario in trasferta di lavoro, dovrà recare la ragione sociale dell’azienda e l’indicazione del sig. Rossi Mario).<br />
<br />
Spese di rappresentanza<br />
<br />
Per le suddette spese, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’iva rimane INDETRAIBILE ai sensi della lett. h) dell’art. 19-bis 1, non trovando applicazione la novità introdotta dal DL 112/08.<br />
<br />
Spese per mense aziendali e servizi sostitutivi<br />
<br />
Già in base alla normativa previgente l’iva a credito relativa al servizio mensa era detraibile sia che il servizio venisse offerto direttamente dal datore di lavoro che nel caso in cui fosse affidato tramite appalto ad un’impresa del settore.<br />
La nuova disposizione normativa dovrebbe invece riflettersi sulla detraibilità dell’iva a credito connessa al servizio “sostitutivo” della mensa aziendale nonché  all’acquisto di “buoni pasto”. A tal proposito è auspicabile una conferma esplicita da parte dell’Agenzia delle Entrate.<br />
<br />
<br />
DEDUCIBILITA’ – a partire dal 2009<br />
<br />
<br />
LATO IMPRESE<br />
<br />
Nella determinazione del reddito d’impresa le spese relativa a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande (diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori – tra cui rientrano anche gli amministratori! -), saranno deducibili in misura pari al 75%.<br />
Secondo la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, il limite del 75% vale:<br />
•	nel rispetto del principio dell’inerenza<br />
•	va applicato anche alle prestazioni alberghiere e di ristorazione che costituiscono spese di rappresentanza, deducibili ai fini di quanto previsto dall’art. 108 del TUIR<br />
<br />
<br />
LATO LAVORATORI AUTONOMI<br />
<br />
La circolare nr. 53 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che vale il limite della decudibilità del 75% unitamente a quello già previsto dall’art. 54 comma 5 del TUIR. <br />
Quindi:<br />
•	le spese alberghiere e di ristorazione sono deducibili in misura pari al 75% e comunque per un importo complessivo non superiore al limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta considerato.<br />
•	le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari al 75% nel limite massimo dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta considerato.<br />
•	le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, saranno deducibili in misura pari al 50% del 75%.<br />
Resta ferma la previsione che considera totalmente deducibili le spese alberghiere e di ristorazione sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.<br />
_______________________________________________________________________________<br />
Rif. Normativi:<br />
DL 112/2008 art. 83 commi 28-bis/28-quinquies convertito in Legge nr. 133/2008<br />
Circolare Assonime nr. 50 del del 7.08.08<br />
Circolare Agenzia Entrate nr. 53 del 5.09.08]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>renzo ciaponi</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:55:41 -0700</pubDate>
			<guid>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=61</guid>
			<link>http://forum.micronixnetwork.com/viewtopic.php?f=4&amp;t=61</link>
			<title>Ritenute acc. web - cancellazione della ritenuta</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://forum.micronixnetwork.com/images/smilies/icon_question.gif" alt=":?:" title="Question" /> Se l’utente entra in Cancellazione e cancella una registrazione contabile collegata ad un movimento di ritenuta si avranno i seguenti effetti:<br />
<br />
 <br />
<br />
-         verrà automaticamente cancellato il movimento di ritenuta d’acconto solo se non è stato già eseguito il relativo versamento e se non esistono movimenti pendenti. (per movimento pendente si intende il movimento che perderebbe senso se si cancellasse il movimento principale; ad esempio le note debito e le note credito sono documenti pendenti se venisse cancellata la fattura alla quale si riferiscono) In tal caso devono essere cancellati prima i documenti pendenti e poi i documenti principali.<br />
<br />
-         Se la cancellazione non è consentita, l’utente può  solo scollegare il movimento di ritenuta dalla contabilità rendendolo extra-contabile. Se non avvenisse tale scollegamento il movimento di ritenuta sarebbe incongruente rispetto alla contabilità.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
